Testo DDL 1880 Processo Breve - La nuova prescrizione , analisi e commento

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    Testo DDL 1880 Processo Breve - La nuova prescrizione


    Il 20 gennaio 2010 il Senato ha dato il via libera al DDL sul cosiddetto processo breve. Il provvedimento, che nelle prossime settimane dovrà passare alla Camera dei deputati, è stato approvato con 163 voti a favore, 130 contrari e 2 astenuti. La nuova normativa , recante titolo ” Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, secondo il Governo è stata  ideata al fine di realizzare il principio della ragionevole durata del processo, secondo le opposizioni è un lasciapassare alla prescrizione dei reati imputati in capo allapersona Premier Silvio Berlusconi. Se la riforma dovesse essere approvata nella formulazione attuale andrebbe ad incidere in maniera assai forte sul regime vigente in materia di prescrizione dei reati, e si applicherebbe a tutte le tipologie di imputati  con diverse scansioni temporali a seconda dei reati per i quali è processo. Va precisato che la nuova prescrizione si applicherà a tutti i processi in corso al momento di entrata in vigore della legge  e che rientrino tra quelli già  coperti  dall’indulto ( quindi commessi fino al maggio 2006).


    E’ possibile riassumere le principali novità offrendo un piccolo quadro sinottico della riforma sulla prescrizione:


    Le nuove norme stabiliscono nuovi  tetti di durata massima dei procedimenti penali, prevedendo le seguenti ipotesi:


    • per i reati  puniti con pena inferiore ai 10 anni la prescrizione scatta al compimento di 3 anni dal momento in cui il Pm ”esercita l’azione penale” in primo grado senza che si sia addivenuti a sentenza di primo grado, di 2 anni per il processo di secondo grado davanti alla Corte d’Appello,  e di un anno e 6 mesi per la Cassazione;

    • per i reati puniti  con pene pari o superiori ai 10 anni la prescrizione scatta invece in 4 anni dall’esercizio dell’azione penale  in primo grado senza che si sia addivenuti a sentenza di primo grado,  in 2 anni in secondo grado e un anno e 6 mesi in Cassazione; nell’ipotesi di  annullamento della Cassazione con rinvio  il tetto massimo è fissato in un anno per ogni grado di giudizio;

    • per i reati di mafia e terrorismo,infine, la prescrizione scatta in  5 anni dall’esercizio dell’azione penale per il primo grado, 3 in secondo grado e 2 anni in Cassazione; in caso di annullamento con  rinvio da parte della  Cassazione il tetto è fissato in un anno e 6 mesi per ogni grado di giudizio ( ma è consentito al Giudice disporre la proroga dei tempi di un terzo per ciascun grado di giudizio qualora le indagini siano particolarmente complesse o gli imputati siano molto numerosi) .

    Alleghiamo il testo del DDL 1880, affinchè i nostri lettori possano analizzarlo e trarne le opportune riflessioni.


    Cliccare qui per scaricare il testo


    Carmelo Impusino,www.liberlex.altervista.org




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0 replies since 1/7/2010, 02:37   131 views
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